Fatti

La Commissione professionale paritetica per l'industria edile X. (controparte del ricorso) ha effettuato un controllo esterno dei libri paga presso K. (ricorrente) e ha riscontrato violazioni delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro. Sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria edile (LMV) reso di obbligatorietà generale, la controparte del ricorso ha deciso di imporre al ricorrente le spese per il controllo esterno, le spese procedurali nonché una penale convenzionale.

Il Tribunale distrettuale di Gaster-See ha inizialmente respinto la domanda della controparte del ricorso, in quanto le ha negato la legittimazione attiva. Tuttavia, il Tribunale cantonale di San Gallo ha rinviato il caso al Tribunale distrettuale. Successivamente, il Tribunale distrettuale ha ridotto la penale convenzionale a CHF 35'000 e ha inoltre obbligato il ricorrente ad assumersi le spese di controllo e procedurali per un totale di CHF 52'485.30. Nel procedimento di impugnazione, il Tribunale cantonale ha inoltre riconosciuto alla controparte del ricorso gli interessi sull'importo dovuto.

Legge

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le controversie sull'interpretazione e l'applicazione di contratti collettivi di lavoro sono considerate cause civili, anche se le disposizioni sono state rese di obbligatorietà generale. Solo le controversie sull'obbligo di versare contributi di formazione professionale a fondi di formazione professionale non sono cause civili.

Il ricorrente contesta la legittimazione attiva della controparte del ricorso, in quanto questa avrebbe dovuto far valere la penale convenzionale e le spese procedurali non in nome proprio, ma solo in nome delle parti contraenti del LMV. Tuttavia, il Tribunale federale la pensa diversamente:

Secondo il…