Fatti
L'associazione Y. e il suo presidente X. avevano pubblicato sul loro sito web contributi critici sulla conduttrice del Tagesschau [Z.], definendola tra l'altro "conduttrice botox" e "rappresentante di una società degenerata". [Z.] ha quindi presentato una denuncia per violazione della personalità. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha vietato ai ricorrenti di diffondere ulteriormente queste dichiarazioni e ha ordinato la rimozione dei relativi contributi da Internet.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dei ricorrenti contro questa sentenza. Ha ritenuto che le dichiarazioni dei ricorrenti abbiano gravemente leso la reputazione professionale e sociale di [Z.] e che non fossero giustificate dall'interesse pubblico dichiarato per la protezione degli animali. Inoltre, le misure giudiziarie soddisfacevano i requisiti di precisione e proporzionalità.
Legge
Il Tribunale federale ha spiegato che la tutela civilistica della personalità contro le violazioni è disciplinata dall'art. 28 CC. A tal fine, occorre esaminare in due fasi se (1) vi sia stata una violazione della personalità e (2) se sussista un motivo di giustificazione. I tribunali cantonali hanno giustamente ritenuto che le dichiarazioni dei ricorrenti abbiano gravemente leso la reputazione professionale e sociale di Z.
Per quanto riguarda la giustificazione, il Tribunale federale ha confermato la ponderazione degli interessi delle istanze precedenti. Sebbene la protezione degli animali sia…