Fatti

S. è cittadino britannico, risiede in Svizzera dal 1966 e qui dispone del permesso di domicilio. Il 20 novembre 1996 ha superato l'esame cantonale per terapisti naturali nel Cantone di Appenzello Esterno e il 9 gennaio 1997 ha ricevuto dalla Direzione sanitaria del Cantone di Appenzello Esterno l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di terapista naturale a Heiden. Il 30 giugno 1997 ha chiesto alla Direzione della sanità del Cantone di Zurigo di rilasciargli, sulla base della Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (Legge sul mercato interno, LMIM), un'autorizzazione per l'esercizio della medicina naturale nel Cantone di Zurigo. La Direzione ha respinto la richiesta, in quanto secondo il diritto zurighese non è prevista un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di terapista naturale.

S. ha presentato senza successo un ricorso al Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo e successivamente un reclamo al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo. Quest'ultimo ha respinto il reclamo e ha posto le spese processuali a carico del ricorrente.

S. presenta un ricorso di diritto pubblico chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo. Egli lamenta una violazione dell'art. 2 Disp. trans. Cost. in combinato disposto con la Legge sul mercato interno, una valutazione arbitraria delle prove e una violazione della libertà di commercio e d'industria.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso.

La Legge sul mercato interno disciplina la libera circolazione di merci e servizi, ma non l'insediamento. Chi vuole stabilirsi in un Cantone deve attenersi al diritto ivi vigente e non può invocare il fatto che in un altro Cantone valgano regole diverse per un corrispondente insediamento.

È compatibile con la libertà…