Fatti

Con decisione del 3 giugno 1993, la Cassa di compensazione del Cantone di Basilea Campagna ha respinto la richiesta dei genitori di O., nata il 31 gennaio 1983, di assunzione di misure mediche ai sensi dell'art. 13 LAI in relazione al trattamento di una sindrome psico-organica (SPO; cifra 404 allegato GgV), in quanto il disturbo è stato diagnosticato e trattato come tale solo dopo il compimento del 9° anno di età.

Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Basilea Campagna ha accolto il ricorso presentato contro tale decisione con sentenza del 2 marzo 1994 e ha ritenuto soddisfatte le condizioni per la concessione di misure mediche.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione cantonale e il ripristino della decisione della Cassa.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che, ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 e 2 LAI, gli assicurati minorenni hanno diritto alle misure mediche necessarie per il trattamento di difetti congeniti. Per difetti congeniti ai sensi dell'art. 13 LAI si intendono i difetti esistenti al momento del parto.

La cifra 404 dell'allegato GgV descrive il difetto congenito dei disturbi cerebrali congeniti con sintomi prevalentemente psichici e cognitivi a fronte di una normale intelligenza, a condizione che siano stati trattati come tali con diagnosi già posta…