Fatti
Il ricorrente, [S.], è stato condannato il 1° giugno 1994 dal Tribunale cantonale del Vallese a 10 anni e mezzo di reclusione per rapina, furto, tentativo e delitto mancato di furto ed estorsione. I suoi ricorsi contro questa sentenza sono stati respinti dal Tribunale federale il 17 novembre 1994.
[S.] ha successivamente presentato una richiesta di revisione, invocando una violazione del principio di celerità garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La Commissione europea dei diritti dell'uomo ha infatti constatato che il procedimento penale era durato troppo a lungo mentre il ricorrente era in detenzione preventiva, in violazione degli articoli 5 e 6 della CEDU. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha successivamente fissato un indennizzo di 10'000 franchi svizzeri per riparare questa violazione.
[S.] ha quindi chiesto la revisione delle sentenze pronunciate dal Tribunale federale, chiedendo una riduzione della sua pena oltre all'indennizzo.
Legge
Il Tribunale federale respinge la richiesta di revisione nella misura in cui è ricevibile. Ritiene infatti che la riparazione fissata dal Comitato dei Ministri, ovvero la pubblicazione della relazione della Commissione europea, la sua trasmissione alle autorità interessate e il pagamento di un indennizzo di 10'000 franchi, costituisca una riparazione soddisfacente della violazione del principio di celerità.
Secondo il Tribunale federale, la revisione può intervenire solo in via sussidiaria, quando la riparazione non può essere ottenuta in…