Fatti
Z. ha lavorato in qualità di ufficiale professionale al servizio del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) dal 1° luglio 1991 al 31 agosto 2010, data in cui ha rescisso il suo contratto di lavoro. Ha richiesto prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione a partire dal 1° settembre 2010 e ha indicato di aver percepito, oltre allo stipendio dovuto, un importo in capitale di 254'253 fr. 10 versato dal datore di lavoro a titolo di indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'età di prepensionamento.
La Cassa cantonale di disoccupazione del Cantone di Vaud ha differito l'inizio del diritto all'indennità di disoccupazione al 19 maggio 2011, ritenendo che l'importo in capitale percepito dall'assicurato costituisse una prestazione volontaria del datore di lavoro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 11a LADI. La giurisdizione cantonale ha confermato questa decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che la prestazione in denaro versata dal datore di lavoro in virtù dell'art. 34a cpv. 3 lett. b OPers non costituiva una prestazione volontaria del datore di lavoro ai sensi dell'art. 11a LADI, ma un'indennità per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 LADI.
Infatti, questa prestazione ha lo scopo di compensare, per i dipendenti che lasciano il loro incarico prima di raggiungere l'età legale,…