Fatti
L'associazione A. gestisce a San Gallo scuole speciali per bambini e giovani con disabilità mentale o fisica. L'associazione ha stipulato un contratto quadro con una società di taxi per poter offrire un servizio di trasporto scolastico agli alunni soggetti all'obbligo scolastico. I costi di questo trasporto sono stati rimborsati fino alla fine del 2007 dall'Assicurazione federale per l'invalidità e successivamente dal Cantone di San Gallo. L'Amministrazione federale delle contribuzioni riteneva che questi servizi di trasporto fossero soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
Il Tribunale federale ha tuttavia concluso che il rimborso delle spese di trasporto da parte dell'Assicurazione per l'invalidità o del Cantone deve essere qualificato come sovvenzione e pertanto rimane esente da imposta sul valore aggiunto. Ciò deriva dal diritto costituzionale degli alunni soggetti all'obbligo scolastico a un'istruzione scolastica di base gratuita ai sensi dell'art. 19 della Costituzione federale. Il trasporto degli alunni fa parte di questo servizio gratuito fornito dall'ente scolastico e non costituisce uno scambio di prestazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Legge
Il Tribunale federale afferma che il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita ai sensi dell'art. 19 della Costituzione federale è un diritto sociale fondamentale. A questo diritto corrisponde l'obbligo giuridico degli alunni di frequentare la scuola. L'ente scolastico, oltre all'obbligo principale di svolgere l'insegnamento, ha anche l'obbligo accessorio di organizzare il trasporto degli alunni soggetti all'obbligo scolastico, qualora il tragitto scolastico sia eccessivamente gravoso.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale…