Fatti
La signora W., nata nel 1941, ha lavorato dal aprile 1991 per 20 ore settimanali come impiegata commerciale presso la società I. AG. Alla fine del 1992, la I. AG ha risolto il rapporto di lavoro. A partire da dicembre 1992, W. ha continuato a lavorare per la stessa azienda per 15 ore settimanali (37,5% di un impiego a tempo pieno), con uno stipendio lordo mensile di Fr. 2'240.35, più la tredicesima mensilità, a partire da gennaio 1993.
Il 14 dicembre 1992, W. ha presentato domanda di indennità di disoccupazione a partire dal 1° dicembre 1992. La cassa di disoccupazione del Cantone di Zurigo ha considerato il reddito ottenuto con il lavoro a tempo ridotto come reddito intermedio e ha corrisposto all'assicurata un'indennità di disoccupazione di Fr. 486.35 per il mese di gennaio 1993. Per il mese di febbraio 1993, secondo il conteggio del 13 marzo 1993, non risultava alcun diritto all'indennità, motivo per cui W. si è rivolta il 23 marzo 1993 alla cassa di disoccupazione affermando che la sua perdita di salario per quel mese ammontava a Fr. 714.05 e che pertanto le spettava un'indennità di disoccupazione di Fr. 571.25 (80% di Fr. 714.05).
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni è giunto alla conclusione che W. ha diritto a un compenso differenziale per il mese di febbraio 1993. Ciò dipende dal fatto se il reddito che W. ha ottenuto con il suo lavoro a tempo parziale presso la società I. AG sia inferiore al limite di ragionevolezza ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI. In tal caso, si tratta di un reddito intermedio ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LADI, che dà diritto a un compenso differenziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 e 3 LADI.
Il tribunale ha spiegato che, per il confronto tra salario lordo e indennità di disoccupazione lorda, si deve partire dal reddito giornaliero assicurato ai…