Fatti

Il ricorrente, X., è accusato nell'ambito di un procedimento penale che lo oppone alla Banca Z. Il 7 settembre 2010, ha adito la Commissione dell'ordine degli avvocati del cantone di Ginevra, invocando un conflitto di interessi degli avvocati della Banca, A. e B. Con decisione del 6 dicembre 2010, la Commissione dell'ordine degli avvocati ha concluso all'assenza di conflitto di interessi da parte di A. e B.

Con sentenza del 21 giugno 2011, la Corte di giustizia del cantone di Ginevra ha dichiarato inammissibile il ricorso di X. che concludeva a che fosse ordinato ad A. e B. di cessare di rappresentare la Banca nel procedimento penale in questione. La Corte di giustizia ha ritenuto che l'autore di una denuncia dinanzi alla Commissione dell'ordine degli avvocati non avesse la qualifica di parte nel procedimento.

Il Tribunale federale ha ammesso il ricorso di X. e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia, affinché decidesse la controversia nel merito.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la qualifica per ricorrere sotto il profilo dell'art. 89 al. 1 DTF. Ha considerato che il divieto di patrocinio fatto a un avvocato, sia esso pronunciato da un'autorità disciplinare o giudiziaria, non è una sanzione disciplinare ma è la conseguenza del constatamento dell'esistenza di un conflitto di interessi.

Il Tribunale federale ha anche considerato che la decisione che pronuncia un tale divieto priva il giustiziabile dell'avvocato di sua scelta e lo tocca così direttamente e concretamente. Lo stesso vale per quella che conclude all'assenza di un conflitto di interessi e costringe quindi il denunciante a vedere un ex mandatario rappresentare la parte avversa.

Il Tribunale federale ha quindi ammesso che il giustiziabile ha un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 89 al. 1 lett. c DTF alla cancellazione o alla modifica…