Fatti
X. è stato definitivamente tassato il 23 marzo 1998 per l'imposta federale diretta 1995/96. Il 23 luglio 2002 sono state effettuate perquisizioni domiciliari presso X. e altri coinvolti, disposte dal giudice istruttore per sospetto di frode su pignoramenti, lesione dei creditori e altro. Con lettera del 15 novembre 2004, l'amministrazione fiscale del Cantone di Berna ha avviato un procedimento di imposta supplementare e di evasione fiscale contro X. Il 9 gennaio 2009, l'amministrazione fiscale del Cantone di Berna ha emesso una decisione di imposta supplementare, tra l'altro, per l'imposta federale diretta 1995/96. Un ricorso del contribuente contro la decisione di opposizione è stato respinto dalla Commissione ricorsi fiscali del Cantone di Berna con decisione del 14 dicembre 2010 per quanto riguarda l'imposta federale diretta 1995/96. Contro questa, X. ha presentato tempestivamente ricorso in materia di diritto pubblico il 4 febbraio 2011.
Con presentazione del 9 gennaio 2012, X. ha comunicato al Tribunale federale che, per quanto riguarda l'imposta federale diretta 1995/96, la prescrizione assoluta era intervenuta alla fine del 2011, il che doveva essere considerato d'ufficio.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che il ricorso in materia di diritto pubblico, in quanto rimedio giuridico ordinario, devolutivo e in linea di principio riformatorio, impedisce il passaggio in giudicato della decisione impugnata, motivo per cui la prescrizione della…