Fatti
Questa sentenza riguarda la valutazione del patrimonio rinunciato nell'ambito del calcolo delle prestazioni complementari (PC) all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (AVS/AI).
L'assicurata aveva rinunciato a una parte dell'eredità del defunto marito nell'ambito di un contratto di divisione ereditaria, ricevendo in cambio un diritto di abitazione a vita gratuito e una rendita vitalizia. La cassa di compensazione e la commissione di ricorso dovevano ora valutare se tali controprestazioni fossero adeguate o se si trattasse di una rinuncia patrimoniale da considerare nel calcolo delle PC.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso quanto segue
- Per la valutazione del patrimonio rinunciato è determinante l'art. 17 OPC nella versione in vigore dal 1° gennaio 1992, trattandosi di un caso di cosiddetta "retroattività impropria".
- L'art. 17 cpv. 4 OPC si applica solo quando l'immobile appartenente al beneficiario non è abitato da lui stesso o da un'altra persona inclusa nel calcolo delle PC.
- Una rinuncia patrimoniale ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC deve essere considerata anche se è avvenuta più di cinque anni prima della richiesta di PC. La prassi amministrativa…