Fatti

Con decisione del 3 marzo 1995, l'Ufficio della circolazione stradale e della navigazione del Cantone di San Gallo (SVA) ha revocato la patente di guida di [D.] per la durata di nove mesi a causa di ripetuti superamenti della velocità massima segnalata. [D.] non ha ricevuto la decisione in tempo utile e ha guidato regolarmente il suo veicolo passeggeri tra il 28 marzo e il 24 aprile 1995, prima di consegnare la patente di guida su intervento della polizia il 28 aprile 1995.

L'Ufficio distrettuale di Alttoggenburg ha quindi condannato [D.] per il ritardo nella restituzione della patente di guida revocata e per la guida ripetuta di un veicolo passeggeri nonostante la revoca della patente, a 12 giorni di reclusione con la condizionale e a una multa di Fr. 600.--.

Con decisione del 6 novembre 1995, l'SVA di San Gallo ha revocato la patente di guida di [D.] per la durata di sette mesi. La Commissione di ricorso amministrativo del Cantone di San Gallo ha ridotto la durata della revoca della patente di guida a tre mesi.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che l'istanza precedente ha violato il diritto federale, poiché nel determinare la durata della revoca della patente di guida ha tenuto conto della parte non scontata di una precedente revoca di avvertimento passata in giudicato. L'autorità competente per l'adozione di misure deve eventualmente emettere un nuovo ordine di esecuzione per la parte non scontata di una precedente misura, ma non può ordinarla…