Fatti
Su richiesta di X., l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Ginevra ha eseguito un inventario dei beni di [S.] in applicazione dell'art. 283 LEF. Il credito invocato consisteva in canoni di locazione scaduti e futuri per un periodo di sei mesi (art. 268 cpv. 1 CO).
[S.] ha presentato un reclamo all'autorità di vigilanza contro questo inventario, sostenendo in particolare che l'avviso dell'ufficio che invitava i sublocatari a versare d'ora in poi i loro canoni nelle sue mani era illegale, e che l'inventario riguardava strumenti di produzione e macchinari in fase di fabbricazione, nonché veicoli non presenti nei locali affittati.
Avendo respinto il suo reclamo, l'autorità di vigilanza, [S.] ha fatto ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, invocando una violazione degli artt. 283 LEF e 268 CO.
Legge
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto che i sublocatari non dovessero essere obbligati a versare i loro canoni all'ufficio, poiché il canone in questione era stato pagato e nessun mobile di sublocatario era stato inventariato.
Per quanto riguarda le macchine e i pezzi di ricambio in fase di fabbricazione, il Tribunale federale ha ritenuto che servissero all'uso dei locali affittati ai sensi dell'art. 268 cpv. 1 CO, poiché non si trovavano casualmente nei locali e vi rimanevano per un certo periodo, essendo la destinazione dei locali quella di servire come officine di montaggio e…