Fatti
La Società dei Gestori Immobiliari di Ginevra (SRG) è un'associazione che riunisce i gestori immobiliari e gli agenti immobiliari del cantone. Durante la sua assemblea generale del 14 gennaio 1985, la SRG ha deciso di integrare il suo codice deontologico, in particolare in materia di vendita di appartamenti già affittati. L'articolo 39 dello statuto prevede che i membri che non si conformano alle decisioni dell'associazione possano essere sanzionati, inclusa l'esclusione.
Il 19 marzo 1985, l'Associazione Ginevrina per la Difesa degli Inquilini (ASLOCA) ha segnalato alla SRG che l'agenzia immobiliare X. S.A. non rispettava gli impegni derivanti dalla decisione del 14 gennaio 1985. Convocati davanti all'ufficio del comitato, gli amministratori di X. S.A. non hanno contestato i fatti. L'ufficio ha quindi proposto al comitato di sottoporre all'assemblea generale un preavviso di esclusione di X. S.A. per la durata di un anno.
Durante l'assemblea generale straordinaria dell'8 maggio 1985, dopo aver ascoltato gli amministratori di X. S.A., l'assemblea ha deciso, in loro assenza, di pronunciare l'esclusione immediata di X. S.A., con la possibilità di reintegrazione se questa società dimostrasse che gli inquilini interessati si erano visti offrire un contratto di locazione di cinque anni.
X. S.A. ha contestato questa decisione di esclusione davanti ai tribunali ginevrini, senza successo. Infine ha fatto ricorso al Tribunale Federale, che ha respinto il suo ricorso.
Legge
Il Tribunale Federale ha ritenuto che l'ordine del giorno dell'assemblea generale, anche se non menzionava espressamente il termine "esclusione", indicava sufficientemente che questa sanzione era prevista. Infatti, lo statuto della SRG prevede che l'esclusione di un membro sia di competenza esclusiva dell'assemblea generale, il comitato…