Fatti
Il xx 2010 l'ufficio esecuzioni di Küssnacht ha pignorato nei confronti di [X.] l'autovettura "Audi A6 Allroad 3.0TDI". [X.] ha quindi presentato tre reclami, respinti dal tribunale distrettuale di Küssnacht. [X.] ha impugnato i provvedimenti presso il tribunale cantonale del Canton Svitto, che il 7 aprile 2011 ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Il 15 aprile 2011 si è svolta l'asta del veicolo pignorato.
Con provvedimento del 28 aprile 2011, l'autorità di vigilanza superiore ha cancellato il reclamo di [X.] in quanto privo di oggetto. Contro ciò [X.] ha presentato un ricorso civile al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale rileva che il reclamo contro il pignoramento non poteva essere cancellato in quanto privo di oggetto, solo perché nel frattempo era avvenuta la realizzazione del veicolo. L'annullamento del provvedimento di pignoramento avrebbe infatti comportato l'annullamento delle azioni successive, come l'asta.
Poiché la prima istanza non ha sufficientemente motivato le deduzioni del ricorrente in relazione al pignoramento, la decisione impugnata viola le…