Fatti

Il cittadino turco di etnia curda [B.], nato nel 1973, è entrato in Svizzera il 25 novembre 1996 e ha presentato una domanda d'asilo. Il 15 gennaio 1999, l'Ufficio federale per i rifugiati ha respinto la domanda d'asilo, ha espulso [B.] dalla Svizzera e gli ha fissato un termine di partenza fino al 30 aprile 1999. [B.] ha presentato un ricorso il 19 febbraio 1999 alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo.

[B.] è scomparso più volte dal centro per richiedenti asilo a cui era stato assegnato e non era raggiungibile dalle autorità. Di conseguenza, l'Ufficio per gli stranieri del Cantone di Appenzello Interno gli ha imposto vari obblighi, come l'obbligo di presentazione giornaliera e il divieto di lasciare il Cantone di Appenzello Interno. Il 6 luglio 1999, l'Ufficio per gli stranieri ha disposto la detenzione preparatoria, confermata dal giudice unico del Tribunale distrettuale di Appenzello il 7 luglio 1999.

Con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, [B.] ha chiesto l'annullamento della decisione di detenzione e il suo immediato rilascio.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso in questione si applicano le norme sulla detenzione per l'espulsione, e non quelle sulla detenzione preparatoria. Infatti, [B.] è stato espulso dalla Svizzera in prima istanza il 15 gennaio 1999, anche se può attendere la decisione sul ricorso in Svizzera.

Il motivo della detenzione è stato il mancato rispetto del divieto di lasciare il Cantone di Appenzello Interno ai sensi dell'art. 13b cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l'art. 13a lett. b LStr. Il Tribunale federale ha ritenuto questo motivo di detenzione giustificato, poiché il divieto di lasciare il Cantone non appare manifestamente…