Fatti
Le parti hanno concluso un contratto di appalto. L'opera consegnata era difettosa e i committenti hanno provveduto tempestivamente alla verifica e alla notifica dei difetti. Hanno scelto di esigere la riparazione dell'opera da parte dell'appaltatore, conformemente all'art. 368 cpv. 2 CO. Nonostante due richieste successive, l'appaltatore si è rifiutato di eseguire i lavori di riparazione richiesti, pur essendo possibile la riparazione senza spese eccessive.
Quando l'appaltatore si rifiuta ostinatamente di adempiere il suo obbligo di riparazione, il committente può avvalersi dei principi generali in caso di inadempimento di un obbligo in un contratto bilaterale, previsti agli art. 102 segg. CO. Può quindi insistere per ottenere la prestazione dovuta, rinunciare all'esecuzione e chiedere il risarcimento danni per inadempimento, oppure recedere dal contratto.
Nel caso di specie, i committenti hanno scelto di rinunciare al loro diritto alla riparazione dell'opera da parte dell'appaltatore e di esigere da quest'ultimo un risarcimento danni compensativo corrispondente al valore della prestazione gratuita che l'appaltatore avrebbe dovuto fornire adempiendo il suo obbligo di riparare l'opera.
Legge
Il Tribunale federale ha giudicato che i committenti non hanno mescolato o confuso i diritti del committente in caso di difetto dell'opera. Hanno optato per la riparazione gratuita dell'opera da parte dell'appaltatore e, non essendo riusciti ad ottenere tale prestazione, hanno…