Fatti
Il 31 agosto 1953, il dott. B. presso il suo studio medico a Zurigo eseguì un raschiamento dell'utero sulla sig.ra M. L., all'epoca al secondo mese di gravidanza. Egli aveva accettato di effettuare l'intervento solo a condizione che gli venissero pagati anticipatamente Fr. 700.--. Aveva accettato il denaro consapevole che la sig.ra M. L., nubile e in modeste condizioni finanziarie, si trovasse in uno stato di impotenza e disperazione e stesse facendo di tutto per interrompere la gravidanza.
Il 19 novembre 1955, la Corte d'Assise del Cantone di Zurigo condannò B. per aborto e usura a una pena detentiva condizionalmente sospesa di un anno e a una multa di Fr. 500.--.
Contro questa sentenza, il condannato e il Pubblico Ministero del Cantone di Zurigo hanno presentato ricorso di nullità.
Legge
Il Tribunale di Cassazione ha deciso che il ricorrente si è reso colpevole di usura ai sensi dell'art. 157 cpv. 1 CP. Le prestazioni mediche costituiscono prestazioni patrimoniali il cui valore oggettivo può essere determinato in base agli onorari usuali. Il vantaggio patrimoniale di Fr. 700.-- che il ricorrente si è fatto concedere è in evidente sproporzione con il valore oggettivo della sua prestazione, al massimo di Fr. 250.--. Inoltre, la sig.ra M. L. si trovava in una situazione di necessità che il ricorrente ha sfruttato.
Tuttavia, il Tribunale di Cassazione ha annullato la sentenza per quanto riguarda la sospensione condizionale della pena. Il tribunale di primo grado aveva concesso la sospensione condizionale, nonostante il ricorrente…