Fatti
Le comunità di proprietari di appartamenti A.A. e A.B. nonché altre persone hanno presentato ricorso contro la decisione della sezione edilizia della città di Zurigo, che ha concesso alla società X. AG la costruzione di una stazione di base per reti di telefonia mobile sull'edificio Y.-Strasse 5. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'autorizzazione e il divieto di costruire l'impianto di telefonia mobile. Il tribunale amministrativo del cantone di Zurigo ha accolto parzialmente il ricorso e ha obbligato il titolare dell'edificio a includere l'impianto di telefonia mobile autorizzato nel suo sistema di garanzia della qualità. Contro questa decisione, le comunità di proprietari di appartamenti hanno presentato ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso costituzionale subsidario al Tribunale federale.
I ricorrenti hanno chiesto che si procedesse sul ricorso e che questo fosse accolto. La società X. AG ha chiesto che non si procedesse sul ricorso, in subordine che questo fosse respinto. Il Tribunale federale non ha proceduto sul ricorso poiché la motivazione del ricorso non corrispondeva ai requisiti di motivazione.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se il ricorso corrispondeva ai requisiti di motivazione. Ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF, nella motivazione deve essere esposto in forma concisa in che modo l'atto impugnato viola il diritto. Ciò presuppone che il ricorrente si confronti almeno brevemente con le considerazioni della decisione impugnata.
La motivazione del ricorso non corrispondeva a questi requisiti di motivazione, poiché non si confrontava con le considerazioni del tribunale amministrativo e non esponeva in che modo queste violavano il diritto federale. I ricorrenti hanno chiesto che fosse concessa una proroga per migliorare il loro ricorso, ma ciò è stato respinto poiché i ricorrenti erano rappresentati da…