Fatti
Il 23 gennaio 1990, gli eredi del defunto C. hanno firmato una convenzione relativa ai fondi del defunto, detenuti da due fondazioni di diritto liechtensteinese, che erano stati trasferiti alla Banca X., a Ginevra. Con questo atto, hanno concordato di ripartire in due parti uguali i beni di una di queste due fondazioni e di attribuire una di queste parti a una nuova fondazione di diritto liechtensteinese, la Fondazione M., il cui beneficiario sarebbe stato il sig. C., figlio del de cuius.
Secondo l'art. 6 di tale convenzione, l'avv. L., avvocato a Ginevra e amministratore della Banca X. dal gennaio 1989, sarebbe stato incaricato, tra le altre operazioni, di procedere alla costituzione della Fondazione M. L'art. IV dello statuto ausiliario di quest'ultima prevedeva la designazione di tale banca come organo di controllo della fondazione.
Con un contratto di mandato stipulato alla stessa data tra i due rappresentanti degli eredi sopra citati e l'avv. L., quest'ultimo è stato invitato a costituire la Fondazione M. e a designare la Banca X. come organo di controllo. L'art. VI del contratto sottoponeva l'esecuzione del mandato alle regole dell'Ordine degli avvocati di Ginevra riportate sulla procura firmata dai rappresentanti degli eredi.
La Fondazione M. in formazione, rappresentata dall'avv. L., e la Banca X. hanno firmato, il 25 gennaio 1990, un accordo in base al quale la banca era designata come organo di controllo e avrebbe percepito, come compenso per la sua attività, la somma di 6'000 fr. all'anno da addebitare sul conto della Fondazione M. La convenzione del 25 gennaio 1990 conteneva inoltre una clausola compromissoria che prevedeva il ricorso all'arbitrato per qualsiasi controversia.
Nel febbraio 1993, l'avvocato dei membri del consiglio della Fondazione M. ha intimato alla Banca X. di trasferire l'intero patrimonio della fondazione alla Banca Y., a Ginevra. La banca si è eseguita alla fine del mese in questione. La fondazione ha contestato la validità di queste operazioni e ha citato in giudizio la Banca X. davanti ai tribunali ginevrini per ottenere il pagamento delle somme addebitate, di cui 24'000 fr. corrispondenti alla remunerazione dell'organo di controllo.
Nella sua risposta, la Banca X. ha sollevato un'eccezione di arbitrato, concludendo affinché il tribunale si dichiari incompetente ratione materiae a pronunciarsi sulla conclusione volta alla restituzione dei 24'000 fr.
Legge
La Corte di giustizia del Cantone di Ginevra ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado, che si era pronunciato a favore dell'eccezione di arbitrato sollevata dalla Banca X.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in riforma della Fondazione M. Ha…