Fatti

[T.] ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione della X. SA, società affiliata alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino. Essendo la società entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, la Cassa ha dovuto diffidare e precettare la società. La X. SA è stata sciolta per deliberazione assembleare del 7 agosto 2001. La Cassa ha postulato il risarcimento del danno di fr. 65'691.70 a [T.], con vincolo di solidarietà con gli altri membri del consiglio di amministrazione. [T.] si è opposto, facendo notare che la società in liquidazione non era stata posta "in situazione di fallimento o di carenza beni" e che un risarcimento danni poteva essere fatto valere solo in tali circostanze. La Cassa ha quindi rinunciato a dare seguito alla decisione impugnata, riservandosi tuttavia la possibilità di promuovere un'azione risarcitoria nei confronti degli organi della società qualora i presupposti si fossero realizzati in futuro.

Constatata l'assenza di attivi realizzabili, la X. SA è stata radiata d'ufficio il 10/14 marzo 2003. La cancellazione è stata revocata una settimana dopo, prima di essere definitivamente confermata il 21/27 aprile 2004. Con decisione del 20 gennaio 2006, la Cassa si è nuovamente rivolta a [T.] chiedendogli il risarcimento di fr. 60'743.75 per il danno causato dal mancato pagamento dei contributi per il periodo 2000 - giugno 2001.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della Cassa. Ha ritenuto che la decisione amministrativa del 3 luglio 2002 non era cresciuta in giudicato, in quanto la Cassa non aveva promosso azione giudiziaria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'opposizione, come prescritto dall'ordinamento allora applicabile. La Cassa aveva di fatto annullato tale decisione con la comunicazione del 30 agosto 2002, rinunciando a dare seguito alla decisione e riservandosi la possibilità di promuovere successivamente la corretta azione…