Fatti
Il 22 aprile 1980, la Cassa di compensazione della Società svizzera degli imprenditori ha assegnato a Cosimo Negro una rendita intera d'invalidità per coppia, accompagnata da rendite complementari per i figli. Questa decisione si basava su due sentenze della Commissione dell'assicurazione invalidità del Cantone di Ginevra, che riconoscevano un grado d'invalidità del 100% per la moglie di Anna-Rosaria Negro e del 50% per Cosimo Negro.
Cosimo Negro ha fatto ricorso contro questa decisione, ritenendo di non poter far fronte alle spese necessarie con solo una mezza rendita. La Commissione di ricorso del Cantone di Ginevra lo ha respinto con sentenza del 2 settembre 1980, annullando tuttavia la decisione di rendita del 22 aprile 1980, senza aver dato all'interessato la possibilità di pronunciarsi su un eventuale "reformatio in peius".
Cosimo Negro ha interposto un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo il ripristino della decisione che gli accordava una rendita intera d'invalidità per coppia, o in subordine, l'assegnazione di una rendita intera se risultasse che la sua invalidità è del 66 2/3% o più.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto che la Commissione di ricorso abbia violato il diritto di essere ascoltato di Cosimo Negro non dandogli l'opportunità di pronunciarsi sull'eventualità di una "reformatio in peius", ovvero di una riforma della decisione a suo svantaggio.
Infatti, l'articolo 85 capoverso 2 lettera d della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), applicabile per analogia in materia di assicurazione invalidità, prevede che il giudice possa riformare a svantaggio del ricorrente la decisione impugnata, ma deve allora dare alle parti l'opportunità di pronunciarsi.
Il Tribunale federale ha precisato che la…