Fatti

A.A., nato nel 2009, è affetto da emiplegia destra e da una disabilità motoria cerebrale di tipo spastico. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone di Ginevra (di seguito: l'ufficio AI) gli ha assegnato un'indennità per persona bisognosa di assistenza e un contributo di assistenza a partire dal 2012.

Nel 2019, l'ufficio AI ha soppresso il contributo di assistenza con la motivazione che A.A. non frequentava più una classe ordinaria, ma era iscritto in una scuola specializzata, privata e sovvenzionata, a partire dall'anno scolastico 2016-2017. Il ricorso di A.A. contro questa decisione è stato respinto dalla Corte di giustizia della Repubblica e Cantone di Ginevra.

A.A. ha quindi presentato ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e il mantenimento del contributo di assistenza.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'articolo 39a, lettera a, del Regolamento sull'assicurazione invalidità (RAI), che subordina il diritto al contributo di assistenza dei minori alla frequenza regolare dell'insegnamento scolastico obbligatorio in una classe ordinaria, è conforme alla legge e non viola il principio di parità di trattamento.

Il Tribunale federale ha spiegato che il Consiglio federale dispone di un'ampia discrezionalità per fissare le condizioni del diritto al contributo di assistenza dei minori, conformemente alla delega prevista dall'articolo 42quater, comma 3, della Legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI). Il criterio della frequenza di una classe ordinaria rientra negli obiettivi del contributo di assistenza, ovvero migliorare la qualità di vita dell'assicurato, aumentare la probabilità che possa rimanere a domicilio e facilitare la sua integrazione sociale e professionale.

Secondo il Tribunale federale, questo criterio permette di assicurarsi che…