Fatti
Il cittadino spagnolo Telesforo Avellaneda, nato nel 1935, coniugato, di professione muratore, residente a Berna, si è annunciato all'Assicurazione invalidità il 17 novembre 1971 e ha richiesto una rendita, in quanto diventato invalido a causa delle conseguenze di un'amputazione traumatica di un dito. Con decisione del 13 luglio 1972, la Cassa svizzera di compensazione ha respinto la richiesta, in quanto non sussisteva un'invalidità che desse diritto a una rendita.
Telesforo Avellaneda ha presentato tempestivamente reclamo presso la Cassa svizzera di compensazione contro questa decisione, che è stata trasmessa alla Commissione di ricorso dell'AVS/AI per le persone residenti all'estero per la valutazione. Quest'ultima si è ritenuta incompetente e pertanto non è entrata nel merito del reclamo; ha trasmesso gli atti al Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Berna, che a suo avviso era competente per l'ulteriore valutazione.
Con il presente ricorso di diritto amministrativo, Telesforo Avellaneda chiede che la decisione del 5 marzo 1973 sia annullata e che gli venga concessa la rendita d'invalidità richiesta.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni è giunto alla conclusione che in questo procedimento non è da esaminare la questione del diritto a una rendita d'invalidità, bensì quella della competenza.
Ai sensi delle disposizioni dell'Ordinanza sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (OAVS), la Commissione di ricorso dell'AVS/AI per le persone residenti all'estero è in linea di principio competente per la valutazione dei reclami presentati da persone residenti all'estero, fatta…