Fatti
Secondo il registro di commercio, la società A. AG svolge lavori di costruzione, intermediazione di personale, nonché acquisto, vendita e amministrazione di immobili. Il 12 febbraio 1992, l'azienda ha annunciato al Ufficio Industria, Commercio e Lavoro del Cantone di Argovia (KIGA) il lavoro ridotto per 10 dei suoi 33 dipendenti complessivi. Il KIGA ha sollevato parzialmente obiezioni e ha respinto il pagamento dell'indennità per lavoro ridotto per i dipendenti con contratto di lavoro temporaneo.
La società A. AG ha presentato reclamo chiedendo che l'obiezione del KIGA fosse respinta per quanto riguardava i suoi "dipendenti di organico" a tempo indeterminato. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia ha respinto il reclamo in quanto i lavoratori erano personale interinale, per i quali non sussiste il diritto all'indennità per lavoro ridotto.
Con il ricorso di diritto amministrativo, la società A. AG ha rinnovato la richiesta di reclamo in primo grado. Ha sostenuto che occorre distinguere tra il lavoro interinale vero e proprio e il lavoro in affitto o di organico, e che i rapporti di lavoro di organico non rientrano nell'ambito dell'art. 33 cpv. 1 lett. e LADI.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che, ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. e LADI, una perdita di lavoro non è computabile nella misura in cui riguarda persone che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato, un rapporto di tirocinio o che prestano servizio presso un'organizzazione per il lavoro temporaneo. Il lavoratore interinale è tenuto a prestare lavoro presso l'azienda utilizzatrice solo nella misura e per il tempo in cui quest'ultima gli offre lavoro, motivo per cui in caso di cessazione dell'attività lavorativa non si verifica una perdita di lavoro computabile.
Il tribunale stabilisce che il lavoro in affitto ("lavoro di…