Fatti

R. (nato nel 1943) è stato docente incaricato presso l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a partire dall'anno accademico 1980/1981. Il 10 maggio 2004, l'EPFL ha informato R. che il suo incarico non sarebbe stato rinnovato per l'anno accademico 2004/2005, a causa di un conflitto di interessi. Una controversia sulla natura giuridica del rapporto tra R. e l'EPFL è stata portata fino al Tribunale federale, che nel 2006 ha ritenuto che R. dovesse beneficiare di un contratto a tempo indeterminato, nel rispetto delle norme che disciplinano le assicurazioni sociali.

Con decisione del 27 novembre 2007, l'EPFL ha constatato che R. avrebbe dovuto essere affiliato a una cassa pensioni a partire dal 1° ottobre 1980, data a partire dalla quale aveva beneficiato di un contratto a tempo indeterminato. L'EPFL ha trasmesso il fascicolo di R. alla Cassa pensioni federale PUBLICA (PUBLICA) affinché esaminasse la questione dell'affiliazione retroattiva.

Dopo varie procedure, PUBLICA ha informato R. nel 2011 che l'importo della sua rendita di vecchiaia, a cui aveva diritto a partire dal 1° maggio 2008, ammontava a 412 franchi e 35 centesimi al mese. R. ha quindi avviato un'azione contro PUBLICA e l'EPFL, chiedendo la sua affiliazione retroattiva al 1° ottobre 1980 e il pagamento degli arretrati di rendita.

Legge

Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso di R. L'affiliazione di R. a PUBLICA deve essere riconosciuta in modo retroattivo, almeno a partire dal 1° gennaio 1985, conformemente alle disposizioni legali applicabili. Tuttavia, i crediti contributivi per il periodo dal 1° ottobre 1980 al 31 dicembre 1998 sono prescritti, in applicazione della giurisprudenza dell'ATF 136 V 73. Di conseguenza, il calcolo della rendita di vecchiaia di R. non può tenere conto di questo periodo, ma solo degli anni di assicurazione a…