Fatti

Il marito della ricorrente aveva stipulato un'assicurazione contro gli infortuni in caso di sua morte o invalidità. Dopo il suo incidente mortale, la somma assicurativa è stata pagata alla vedova e ai suoi figli minorenni. L'autorità di tassazione ha effettuato nei confronti della vedova delle tassazioni intermedie per l'imposta di difesa nazionale del 9° periodo, includendo l'indennità dell'assicurazione contro gli infortuni nel calcolo del reddito imponibile.

La vedova ha contestato che la prestazione assicurativa dovesse essere inclusa nel calcolo del reddito imponibile. Tuttavia, le tassazioni intermedie impugnate sono state confermate nella procedura di opposizione e dichiarate legittime anche dal Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa (in qualità di Commissione cantonale di ricorso per l'imposta di difesa nazionale).

Legge

Il Tribunale federale afferma che l'indennità di decesso da assicurazione contro gli infortuni deve essere considerata come reddito sostitutivo ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. a della Decisione sull'imposta di difesa nazionale, indipendentemente dal fatto che il diritto sia stato acquisito per beneficenza o per diritto ereditario. La prestazione assicurativa serve a compensare i superstiti per gli svantaggi permanenti derivanti dalla morte dell'assicurato.

Il Tribunale federale respinge l'argomento della ricorrente secondo cui la prestazione assicurativa costituirebbe un reddito da eredità ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 della Decisione sull'imposta di difesa nazionale. Esso afferma che la somma assicurativa, che diventa esigibile a seguito dell'incidente mortale, può essere considerata un reddito da eredità solo se il contraente dell'assicurazione non ha designato (o non ha designato effettivamente) un beneficiario e la prestazione quindi spetta all'erede. In caso contrario, si tratta di un diritto autonomo del beneficiario, indipendente dalle sorti dell'eredità.

Il Tribunale federale conferma che la tassazione dell'indennità di decesso da assicurazione contro gli infortuni è anche compatibile con l'art. 21bis della Decisione sull'imposta di difesa nazionale, che stabilisce disposizioni speciali per la tassazione dei redditi da assicurazione. Pertanto, le prestazioni in capitale acquisite per…