Fatti
Il caso riguarda un ricorrente che ha presentato ricorso presso il Tribunale federale contro una sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo. Il tribunale cantonale si era essenzialmente basato su una perizia dell'Ufficio di valutazione medica (MEDAS) del 28 giugno 1993 e aveva deciso che il ricorrente, a causa del suo danno alla salute, avrebbe potuto esercitare la sua precedente professione di carrozziere per automobili nella misura del 60% e ottenere un reddito da lavoro corrispondente.
Il ricorrente sosteneva che la perizia MEDAS fosse incompleta e che alla MEDAS mancasse l'indipendenza necessaria a causa della sua particolare vicinanza all'assicurazione invalidità. Egli argomentava che i medici della MEDAS, secondo lo statuto vigente al momento dell'esame, erano soggetti al potere direttivo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), il che violava le garanzie procedurali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'indipendenza e l'imparzialità dei periti MEDAS, come richiesto dall'articolo 4 della Costituzione federale e dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, erano già garantite prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto MEDAS il 1° giugno 1994. L'influenza dell'UFAS era limitata a questioni amministrative e organizzative, non all'aspetto tecnico-contenutistico dell'attività peritale.
Con il nuovo statuto, l'indipendenza tecnico-contenutistica dei medici periti è stata istituzionalizzata. Anche dallo statuto precedente non si può dedurre alcuna influenza dell'UFAS sull'attività peritale. Il…