Fatti

Donato W. aveva un rapporto contrattuale con aziende di lavoro temporaneo dal 28 ottobre 1985 e veniva impiegato come aiuto lattoniere presso la società D. AG. Poiché a causa del cattivo tempo non è stato possibile impiegarlo per 12 giorni lavorativi, a partire dall'11 febbraio 1986 ha richiesto l'indennità di disoccupazione. La cassa di disoccupazione ha negato il diritto, in quanto Donato W. si trovava in un rapporto di lavoro temporaneo non disdetto e l'impiego presso la società D. AG era stato sospeso solo temporaneamente.

La Commissione di ricorso per l'assicurazione contro la disoccupazione del Cantone di Zurigo ha riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione per sei giorni, ma ha negato l'indennità per gli altri giorni di assenza. L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML) ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che i lavoratori con un rapporto di lavoro temporaneo non sono esclusi dal diritto all'indennità di disoccupazione ai sensi degli art. 8 e seguenti della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Il diritto all'indennità di disoccupazione presuppone una perdita di lavoro computabile ai sensi dell'art. 11 LADI, mentre una perdita di lavoro per la quale il…