Fatti

L'assicurato minorenne A. (nato il 7 ottobre 2013) è stato riconosciuto dall'Ufficio AI di San Gallo per vari difetti congeniti. Il 31 agosto 2015 i suoi genitori hanno richiesto un'indennità per persona bisognosa di assistenza e il 30 novembre 2015 un contributo di assistenza. Sebbene l'Ufficio AI abbia concesso ad A. un'indennità per persona gravemente bisognosa di assistenza e un supplemento per assistenza intensiva di almeno 4 ore al giorno, ha tuttavia respinto la richiesta di contributo di assistenza.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato il supplemento per assistenza intensiva di almeno 6 ore al giorno, ma ha respinto il diritto al contributo di assistenza. A. ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che gli assicurati minorenni ai quali viene concesso un supplemento per assistenza intensiva di almeno 6 ore al giorno hanno diritto a un contributo di assistenza. Il Consiglio federale ha il dovere, ai sensi dell'art. 42quater cpv. 3 LAVS, di stabilire i requisiti per il contributo di assistenza per i minorenni.

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il Consiglio federale aveva un ampio margine di manovra nell'elaborare…