Fatti
Il caso riguarda il sequestro di una prestazione di libero passaggio di un lavoratore che ha definitivamente lasciato la Svizzera. Il lavoratore [S.] aveva terminato il suo servizio presso il Comune di Zurigo alla fine di novembre 1989 ed era tornato in Spagna. Il 14 maggio 1990 ha chiesto telefonicamente alla cassa assicurativa del Comune di Zurigo il pagamento in contanti del suo diritto di libero passaggio.
Il 6 marzo 1992 il creditore X. ha ottenuto un ordine di sequestro contro [S.] presso il giudice unico nel procedimento sommario presso il Tribunale distrettuale di Zurigo. L'oggetto del sequestro era il credito di [S.] presso la cassa assicurativa del Comune di Zurigo. L'Ufficio esecuzioni di Zurigo 4 ha eseguito il sequestro il 9 marzo 1992, a seguito del quale la cassa assicurativa ha comunicato che i diritti di libero passaggio non erano ancora scaduti e pertanto non erano pignorabilili né sequestrabilili ai sensi dell'art. 92 n. 13 LEF.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla seguente conclusione
Qualora un lavoratore che lascia definitivamente la Svizzera presenti una richiesta esplicita di pagamento della sua prestazione di libero passaggio, il suo credito diventa esigibile e può essere successivamente pignorato e sottoposto a sequestro. La richiesta di pagamento non è soggetta a requisiti di forma legali, per cui anche una dichiarazione telefonica determina l'esigibilità del credito di libero passaggio.
La ricorrente ha sostenuto che la richiesta di pagamento dovrebbe essere soggetta a requisiti più elevati e che una telefonata dall'estero non soddisferebbe tali rigorosi…