Fatti
Nell'estate del 1956, alcuni membri del seguito di giovani principi arabi che soggiornavano in Svizzera hanno effettuato acquisti di armi presso l'armaiolo X. Il Ministero pubblico federale ha quindi avviato indagini per determinare se queste persone e l'armaiolo X avessero violato il divieto di esportazione di armi. Nell'ambito di questa inchiesta, Y è stato arrestato il 25 gennaio 1957 e posto in detenzione preventiva.
Il 7 marzo 1957, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha delegato l'istruzione e il giudizio del caso alle autorità vodesi. Il 21 marzo 1957, Y è stato messo a disposizione del giudice istruttore vodese, che ha ordinato il suo rilascio alcuni giorni dopo, il 26 marzo 1957. Il giudice istruttore ha quindi chiuso la sua inchiesta il 3 giugno 1957 e rinviato X e Y davanti al Tribunale di polizia correzionale di V.
Con sentenza del 10 ottobre 1957, il tribunale ha assolto i due imputati, ritenendo che la vendita dei fucili e delle pistole da parte di X non fosse un atto di esecuzione dell'esportazione di armi, ma solo un atto preparatorio impunito, e che Y non fosse nemmeno stato l'intermediario in questa vendita.
Il 15 novembre 1957, Y ha chiesto alla Camera d'accusa del Tribunale federale di assegnargli un indennizzo a carico della Confederazione per la detenzione preventiva da lui subita.
Legge
La Camera d'accusa del Tribunale federale ha ritenuto di essere competente per conoscere della domanda di indennizzo di Y per quanto riguarda la prima fase della sua detenzione, ovvero quella che comprendeva il periodo delle indagini condotte dal Ministero pubblico federale in conformità agli art. 100 e seguenti della Legge federale sulla procedura penale (PPF).
Secondo la giurisprudenza, quando si tratta di reati di competenza della giurisdizione federale, la detenzione iniziata nella fase delle indagini svolte in virtù degli art. 100 e seguenti PPF e protrattasi durante l'istruttoria cantonale rientra, per la durata di tali indagini, nel diritto federale, comprese le disposizioni relative all'indennizzo.
La Camera d'accusa ha quindi interpretato l'art. 122 PPF nel senso che per "ordinanza di non luogo a procedere" si deve intendere anche la decisione di rinunciare all'azione penale, adottata dal giudice cantonale…