Fatti
Nell'aprile 2012, la B. GmbH (venditrice, controparte del reclamo) con sede in Germania ha venduto alla A. AG (acquirente, ricorrente) con sede a U. (Svizzera) essenzialmente le azioni di due società per EUR 2,25 milioni. Al 27 febbraio 2017, rimanevano ancora EUR 1'749'082,50 del prezzo di acquisto.
In un accordo del 2 marzo 2018, l'acquirente si è irrevocabilmente impegnato a pagare l'importo ancora dovuto (inclusi gli interessi maturati) pari a EUR 1'819'969,57 oltre a un interesse del 4,5% a decorrere dal 28 febbraio 2018. Per garantire l'importo del debito in sospeso, l'acquirente si è impegnato a costituire in pegno il 75% delle quote della [C. GmbH] con sede a V. (Germania) da essa detenuta.
In un atto notarile redatto a W. (Germania) il 25 aprile 2018, l'acquirente ha costituito in pegno le quote n. 1 di EUR 30'000,-- e n. 3 di EUR 15'000,-- della [C. GmbH] a favore del venditore.
Nell'aprile 2022, il venditore ha avviato l'asta pubblica delle quote costituite in pegno della [C. GmbH] in Germania. Nell'assemblea straordinaria dei soci della [C. GmbH] del 28 aprile 2022, l'acquirente e unico socio ha deliberato "in vista della minacciata realizzazione del pegno con effetto immediato" il ritiro (distruzione) delle quote costituite in pegno n. 1 e 3.
Sulla base dell'atto pubblico esecutivo del 8 agosto 2019, il 6 luglio 2022 il venditore ha avviato presso l'Ufficio esecuzioni di U. l'esecuzione per la realizzazione del pegno (oggetto del pegno: 75% delle quote della [C. GmbH] detenuta al 100% dall'acquirente) per Fr. 1'907'530,70 oltre a un interesse del 4,5% a decorrere dal 28 febbraio 2018.
Legge
Il Tribunale federale rileva che l'istanza precedente ha giustamente riconosciuto l'interesse giuridico della controparte del reclamo e ha accolto la sua richiesta di esecuzione definitiva nell'esecuzione in corso per la realizzazione del pegno.
Il ricorrente, attraverso il ritiro e la "distruzione" delle quote costituite in pegno n. 1 e 3 della [C. GmbH], ha impedito in modo abusivo la realizzazione efficace delle garanzie. Pertanto, non è censurabile che l'istanza precedente sia giunta alla conclusione che ora sia costituito in…