Fatti

A., nata nel gennaio 1999, ha subito una grave lesione cerebrale in un incidente il 27 luglio 2014. L'ufficio AI del Cantone di San Gallo le ha concesso vari ausili e un'indennità per grave inabilità, incluso un supplemento per cure intensive. Nel maggio 2016, i genitori hanno richiesto per A. un contributo di assistenza, che l'ufficio AI ha tuttavia respinto con decisione del 7 luglio 2016, in quanto i presupposti dell'art. 39a OAI non erano soddisfatti.

Contro questa decisione, A. ha presentato ricorso, che il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha accolto parzialmente con sentenza del 13 marzo 2018 e rinviato il caso all'ufficio AI per ulteriori accertamenti e una nuova decisione. L'ufficio AI ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso, in quanto si trattava di una decisione preliminare o intermedia, impugnabile solo a determinate condizioni. Queste condizioni non erano state soddisfatte dall'ufficio AI. In particolare, dalla decisione dell'istanza precedente non risulta un pregiudizio irreparabile per l'ufficio AI, poiché A. fino al raggiungimento della maggiore età nel gennaio 2017 non ha apparentemente impiegato alcuna persona di assistenza.

Il Tribunale federale ha inoltre affermato che anche se l'amministrazione fosse stata costretta, in base alla decisione dell'istanza precedente, a riconoscere in linea di principio il diritto a un contributo di…