Fatti

Il caso riguarda una controversia legale tra L. e la banca D. Il Tribunale superiore del Cantone di Zugo, nella sua sentenza del 12 novembre 1991, non aveva applicato il diritto tedesco, sebbene avrebbe dovuto essere applicato per la questione della conclusione e degli effetti di un presunto contratto di prestito. Il convenuto (banca D.) ha sostenuto che il Tribunale superiore avesse ingiustamente stabilito che il contenuto del diritto tedesco non era stato provato.

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il reclamo del convenuto è fondato. Secondo le disposizioni della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), l'appello può sostenere che il diritto straniero non è stato applicato come prescritto dal diritto internazionale privato svizzero, o che è stato ingiustamente stabilito che l'accertamento del diritto straniero non è possibile. Ciò include anche il reclamo secondo cui l'istanza precedente ha ingiustamente stabilito che il contenuto del diritto straniero non è stato provato.

In caso di richieste patrimoniali come nel presente caso, alle parti può essere imposto l'onere di provare il contenuto del diritto straniero. Si tratta di una prova, non di una prova nel senso proprio, quindi le normali regole probatorie non sono applicabili. Tuttavia, il diritto di essere ascoltati deve essere rispettato e una parte non deve essere sorpresa dall'applicazione di un diritto straniero.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che le istanze cantonali hanno frainteso il significato e la portata delle pertinenti disposizioni della LDIP. I documenti presentati dal convenuto, inclusa una perizia, una contro-perizia e un'ulteriore dichiarazione, hanno sufficientemente provato il diritto tedesco. Pertanto, non era necessario che il convenuto richiedesse una perizia giudiziaria o chiedesse l'ottenimento di informazioni ai sensi della Convenzione europea sull'informazione in…