Fatti

A., nato nel 1964, ha gestito un'impresa individuale per il montaggio di finestre dal 1997 ed era in tale veste - dapprima volontariamente e dal 1° gennaio 2004 obbligatoriamente - assicurato presso la Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (Suva) contro le conseguenze di infortuni e malattie professionali. Il 26 aprile 2000 è scivolato durante il lavoro, riportando una lesione del menisco al ginocchio destro. La Suva ha fornito le prestazioni di legge. Dalla fine di settembre 2000 era nuovamente pienamente abile al lavoro. Con decisione del 2 marzo 2020, la Suva ha assegnato a A. a decorrere dal 1° aprile 2020 una rendita d'invalidità sulla base di una perdita di guadagno dovuta a infortunio del 50% e di un reddito annuo assicurato di Fr. 48'600.-.

A. ha presentato reclamo contro la decisione di opposizione della Suva del 22 ottobre 2020. Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna ha annullato la decisione di opposizione e rinviato la questione alla Suva per ulteriori accertamenti ai sensi delle considerazioni e per l'emanazione di una nuova decisione.

La Suva ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza del Tribunale cantonale.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che la notevole e prolungata differenza tra il reddito assicurato concordato al momento dell'infortunio e il reddito soggetto a contributi AVS dichiarato, il passaggio dall'assicurazione infortuni facoltativa a quella obbligatoria dopo il recupero della piena capacità lavorativa e l'insorgere del diritto alla rendita più di cinque anni dopo l'evento assicurato possano, in casi eccezionali, giustificare un adeguamento del reddito precedente all'infortunio concordato in applicazione analogica dell'art. 24 cpv. 2 OAINF.

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