Fatti

Il caso riguarda un contratto di locazione tra la X. AG (locatore) e A. (conduttore) per locali di un ristorante. Il contratto prevedeva una durata fissa di tre anni e un'opzione di proroga che il conduttore poteva esercitare per iscritto entro la fine di aprile 2010. Il 13 marzo 2010 il conduttore consegnò al locatore una lettera non firmata in cui dichiarava la proroga.

Il locatore ha chiesto al tribunale distrettuale di ordinare al conduttore di liberare i locali, in quanto la dichiarazione di proroga non era valida per mancanza di firma. Il tribunale distrettuale ha accolto la richiesta, ma il tribunale superiore ha annullato la sentenza e non è entrato nel merito della richiesta di sfratto.

Il locatore ha presentato reclamo al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza del tribunale superiore e il ripristino della sentenza di primo grado.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il reclamo, in quanto i presupposti per la tutela giuridica in casi chiari ai sensi dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC non erano soddisfatti. Una situazione giuridica chiara sussiste solo quando l'applicazione della norma porta a un risultato inequivocabile. Ciò non è il caso quando l'applicazione di una norma richiede una decisione discrezionale o di equità del tribunale.

Nel caso in esame, si doveva esaminare se l'invocazione del locatore del vizio di forma fosse abusiva. A tal fine, non solo le circostanze della…