Fatti

Il presente caso riguarda la questione se i costi di una perizia giudiziale, che il tribunale cantonale ha richiesto in un procedimento dell'assicurazione contro gli infortuni, possano essere addebitati all'assicurazione contro gli infortuni (SUVA).

Il tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Basilea Città aveva addebitato i costi della perizia giudiziale alla SUVA, poiché i risultati degli accertamenti nella procedura amministrativa non erano sufficientemente probanti su punti rilevanti per il diritto e, in sé, sarebbe stata presa in considerazione una rinvio per l'esecuzione delle misure probatorie ritenute necessarie dal tribunale, ma tale rinvio è stato omesso in considerazione del rispetto della correttezza procedurale.

La SUVA ha presentato ricorso contro questo addebito dei costi.

Legge

Il Tribunale federale, nella sua giurisprudenza (DTF 137 V 210), ha stabilito che, in caso di accertata necessità di chiarimenti, il tribunale cantonale delle assicurazioni adito deve in linea di principio ordinare esso stesso una perizia medica. Laddove per l'esecuzione delle misure probatorie ritenute necessarie dal tribunale sarebbe in sé preso in considerazione un rinvio, ma tale rinvio è omesso in considerazione del rispetto della correttezza procedurale, i costi della perizia da parte di un ufficio di chiarimenti medici devono essere posti a carico dell'assicuratore.

Il Tribunale federale ritiene che questa giurisprudenza sui costi degli accertamenti MEDAS come…