Fatti
Nell'ambito della liquidazione della fondazione di previdenza del personale della T. AG, il consiglio di fondazione il 6 agosto 1979 predispose un piano per la distribuzione del patrimonio della fondazione ai beneficiari, approvato dal Consiglio distrettuale di Zurigo il 6 settembre 1979. Questo piano escludeva G. e S. dalla distribuzione. Con decisione del 6 febbraio 1980, il Governo cantonale di Zurigo respinse il ricorso di questi due beneficiari. Esso ritenne che la fondazione avesse il diritto di compensare le sue richieste di responsabilità nei confronti di S., in quanto ex membro del consiglio di fondazione, con le sue richieste di beneficiario.
Legge
Il Tribunale federale si è inizialmente occupato della questione di principio se un istituto di previdenza del personale possa compensare i crediti dei suoi beneficiari con i suoi crediti reciproci. È giunto alla conclusione che tale compensazione è ammissibile, in particolare quando la fondazione, come nel caso di specie, è alimentata esclusivamente dal datore di lavoro.
Il Tribunale federale ha affermato che il legislatore, per le prestazioni degli istituti di previdenza del personale, ha espressamente escluso solo la cessione e il pignoramento, ma non la compensabilità. Persino un credito salariale può essere compensato con i crediti reciproci del datore di lavoro, nella misura in cui esso superi il minimo di sussistenza. In tali circostanze, non si vede perché le richieste…