Fatti

Il tribunale civile di Berna ha divorziato il matrimonio H.-W. il 21 giugno 1968 e ha attribuito la potestà genitoriale sui cinque figli coniugali al padre. Alla madre è stato concesso un diritto di visita limitato.

Il 29 marzo 1969, il padre ha chiesto al tribunale civile di Basilea Città di sospendere o modificare completamente il diritto di visita della madre, in via subordinata. La madre ha presentato domande riconvenzionali, chiedendo che i figli le fossero assegnati e che il padre fosse obbligato a pagare gli alimenti.

Il tribunale civile di Basilea Città e il tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città hanno parzialmente modificato la sentenza di divorzio. Hanno fortemente limitato il diritto di visita della madre e hanno concesso ai figli, a partire dal 14° anno di età, la facoltà di decidere autonomamente sulle visite dalla madre.

Contro questa sentenza, la madre ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 157 CC, una modifica della regolamentazione dei diritti genitoriali stabilita nella sentenza di divorzio è ammissibile solo se le circostanze sono cambiate a tal punto dalla separazione che una diversa decisione si impone necessariamente. Un semplice cambiamento delle circostanze non è sufficiente, ma il cambiamento deve chiaramente esigere il benessere del minore.

Il Tribunale federale ritiene che siano soddisfatte le condizioni per una modifica del diritto di visita, poiché la previsione del giudice del divorzio, secondo cui le visite relativamente frequenti della madre non sarebbero…