Fatti
Il 10 ottobre 1995, la televisione svizzera DRS ha trasmesso nell'ambito del programma "Kassensturz" un servizio critico sul trasporto di rimpatrio di una cittadina svizzera ammalata a Ischia. La responsabile di ciò sarebbe stata la società di assistenza con sede in Svizzera "medicall ag".
Contro questo servizio, la "medicall ag" si è rivolta il 16 gennaio 1996 all'Autorità indipendente di reclamo per radio e televisione (UBI). Quest'ultima il 24 maggio 1996 non è entrata nel merito del ricorso, in quanto secondo la Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) le persone giuridiche non sono legittimate a presentare reclami.
La "medicall ag" ha presentato ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione il 5 luglio 1996. Essa chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio del caso all'Autorità indipendente di reclamo per una valutazione nel merito.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso conferma la sua giurisprudenza secondo cui la disciplina dell'art. 63 cpv. 1 LRTV è concepita per le persone fisiche e non prevede più la legittimazione a ricorrere per le persone giuridiche. A differenza della precedente disciplina nella Decisione federale sull'Autorità indipendente di reclamo (DF UBI), il legislatore ha deliberatamente soppresso la legittimazione a ricorrere per le associazioni.
Il Tribunale federale motiva ciò affermando che il procedimento di vigilanza sul programma davanti all'UBI non serve alla tutela di diritti privati, bensì all'interesse pubblico a un'informazione…