Fatti

Nel ottobre 1982 Beatrice [W.] ha subito un trauma da colpo di frusta della colonna vertebrale cervicale in un incidente stradale. L'Istituto Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (SUVA), dal quale Beatrice [W.] percepiva una rendita d'invalidità, è intervenuto come principale interveniente nel processo. La SUVA ha sostenuto che il diritto della attrice al risarcimento del danno da riduzione della rendita fosse passato a lei per surrogazione ai sensi degli art. 41 e segg. LAINF.

Il tribunale distrettuale ha stabilito che la SUVA sia surrogata nel risarcimento del danno da rendita dovuto dalla convenuta alla danneggiata, fino all'importo massimo di Fr. 200'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1995, per il periodo oltre la presunta durata dell'attività lavorativa della danneggiata. La convenuta ha fatto appello al tribunale cantonale, che ha confermato la decisione impugnata.

Con il suo ricorso, la convenuta ha chiesto al Tribunale federale di annullare il giudizio del tribunale cantonale e respingere la domanda.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che sono soddisfatte le condizioni per la surrogazione dell'assicuratore contro gli infortuni. Da un lato, vi è congruenza funzionale, poiché la rendita d'invalidità erogata ai sensi della LAINF dopo il raggiungimento dell'età AVS e il danno da rendita di responsabilità civile svolgono la stessa funzione economica. Dall'altro, vi è anche congruenza temporale, poiché il danno da rendita rappresenta un danno che si…