Fatti

E.M. ha stipulato il 31 ottobre 1997 con la Compagnia X. un contratto di assicurazione malattia, nel quale ha anche sottoscritto assicurazioni complementari per prestazioni di cura estese, degenze ospedaliere in reparto privato nonché per metodi naturali di cura. Già nel 1990 era stata diagnosticata a E.M. una poliartrite, che tuttavia non aveva manifestato sintomi tra il gennaio 1991 e l'autunno 1997. Per la prima volta il 13 gennaio 1998, E.M. si è nuovamente sottoposta a trattamento medico per dolori articolari, a seguito del quale è stata accertata una poliartrite cronica con moderata attività infiammatoria. La Compagnia X. ha pertanto annullato con effetto retroattivo le assicurazioni complementari, in quanto i disturbi esistevano già prima della stipula del contratto.

E.M. ha fatto causa alla Compagnia X. con l'obiettivo di ottenere le prestazioni contrattuali previste dalle assicurazioni complementari. Il Tribunale delle assicurazioni ha accolto parzialmente la domanda, in quanto E.M. non aveva violato l'obbligo di dichiarazione. Contro questa sentenza, la Compagnia X. ha interposto appello.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto l'appello della Compagnia X. Ha affermato che ai sensi dell'art. 9 LCA, un contratto di assicurazione è nullo se l'evento temuto si è già verificato al momento della stipula. Nell'assicurazione malattia, il pericolo contro le cui conseguenze si è assicurati è rappresentato dalla malattia della persona assicurata.

Sebbene tra il 1991 e il 1997 E.M. non avesse manifestato sintomi, la sua malattia doveva essere considerata un evento unitario dal punto di vista medico, in quanto sussisteva…