Fatti
Il marito (ricorrente) e la moglie (controparte del ricorso) vivevano separati dal 1969. La moglie aveva presentato domanda di divorzio nel maggio 1970, ma il tribunale non aveva ancora adottato misure provvisorie ai sensi dell'art. 145 CC, ad eccezione di una decisione parziale del 14 settembre 1970 sul soggiorno dei figli presso il padre durante le vacanze di Ognissanti e di Natale.
Nei mesi di maggio e giugno 1971, gli avvocati delle parti si scambiarono diverse lettere sul diritto di visita del padre, che voleva avere i figli con sé per una parte delle vacanze estive. Nonostante le difficoltà sollevate dalla madre, il padre fece recapitare il 28 giugno i biglietti aerei all'avvocato della madre, affinché i figli potessero recarsi a Parigi il 1° luglio, dove li avrebbe attesi. In una lettera del 29 giugno, l'avvocato della madre sollevò diverse obiezioni e informò l'avvocato del marito che la sua assistita sarebbe partita immediatamente per il Portogallo con i figli.
In base a questi fatti, il marito ha sporto denuncia penale contro la moglie per sottrazione di minore. Il giudice istruttore del distretto di Losanna ha respinto il 5 agosto 1971 di dare seguito alla denuncia, in quanto dagli atti non risulta che l'imputata si sia rifiutata di consegnare i figli al padre. Sembra trattarsi di un malinteso, poiché il trasferimento dei figli, al quale aveva acconsentito per il periodo dal 25 giugno al 14 luglio, non è potuto avvenire a causa di un'ampia corrispondenza tra gli avvocati.
Contro questa decisione, il ricorrente ha presentato ricorso, che il tribunale d'accusa ha respinto il 14 settembre 1971. Ha affermato che, poiché il tribunale civile non aveva ancora deciso sull'esercizio della potestà genitoriale durante il procedimento di divorzio, il genitore presso il quale si trovano i figli o che esercita la potestà genitoriale su di essi detiene la potestà genitoriale. Nel caso di specie, si tratta della madre, che pertanto non può essere ritenuta colpevole di sottrazione di minore, in quanto solo il genitore a cui i figli non sono affidati può violare l'art. 220 CP.
Legge
Il Tribunale federale afferma che l'art. 220 CP punisce chi sottrae un minore alla persona che esercita in particolare la potestà genitoriale o ne rifiuta la restituzione. Il diritto di visita appartiene ai diritti della personalità, ma non è necessariamente un attributo della potestà genitoriale, che perdura anche dopo il divorzio (art. 156 cpv. 3 e 274 cpv. 3 CC).
Tuttavia, la potestà genitoriale conferisce non solo il diritto di educare un figlio, ma anche il potere di decidere sul suo destino, anche se il titolare non ne esercita la custodia. Questo diritto dà al titolare della potestà genitoriale la possibilità di…