Fatti

Il caso riguarda un agricoltore di nome [X.] , che nel 2006 ha coltivato, raccolto e trasformato in cubetti di foraggio piante di canapa da destinare all'alimentazione dei suoi animali da allevamento. La Procura del Cantone di Lucerna ha presentato ricorso contro l'assoluzione dell'agricoltore da parte del Tribunale superiore del Cantone di Lucerna. Ha chiesto che [X.] venga condannato per il tentativo di immissione in commercio di mezzi di produzione agricoli soggetti all'obbligo di autorizzazione senza autorizzazione (art. 173 cpv. 1 lett. k aLwG in combinato disposto con l'art. 21 cpv. 1 aStGB) o, in subordine, per il tentativo di applicazione di sostanze vietate nella produzione agricola (art. 48 cpv. 1 lett. b LMG in combinato disposto con l'art. 21 cpv. 1 aStGB).

Legge

Il Tribunale federale ha annullato la sentenza del Tribunale superiore e rinviato il caso per un nuovo giudizio all'istanza precedente. È giunto alla conclusione che [X.] non può essere punito per il tentativo di immissione in commercio di mezzi di produzione soggetti all'obbligo di autorizzazione senza autorizzazione, poiché la somministrazione agli animali da allevamento di proprietà non costituisce un'immissione in commercio. Tuttavia, con il suo comportamento [X.] ha integrato gli estremi del tentativo di violazione della legge sugli alimenti (art. 48 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LMG), in quanto voleva somministrare canapa, una sostanza vietata dall'ordinanza…