Fatti

H. era stato assunto come amministratore delegato presso la G. AG da febbraio ad agosto 1986. Durante questo periodo era anche membro del consiglio di amministrazione della società con firma individuale. Quando è stato aperto il fallimento della G. AG, H. ha presentato le sue richieste salariali per la collocazione.

L'amministrazione fallimentare ha rinviato il credito alla quinta classe e ha fatto valere i diritti di compensazione contro H. in qualità di membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato.

Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha collocato la richiesta di H. in una classe ridotta nella prima classe. Di conseguenza, la massa fallimentare della G. AG ha presentato appello al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che per la concessione del privilegio salariale ai sensi dell'art. 219 cpv. 4 prima classe lett. a LEF è decisivo se esiste un rapporto di subordinazione effettivo tra il dipendente e il datore di lavoro. Questo rapporto di subordinazione manca quando il dipendente, come nel caso in questione, è membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società.

Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo supremo della società per azioni e detiene la gestione degli affari. In qualità di membro del consiglio di…