Fatti

La X. AG, una società anonima di diritto svizzero, ha concluso due contratti di prestito con una società controllata da A., per un importo totale di 600 000 euro. I prestiti sono stati rimborsati in euro. A. ha successivamente intentato un'azione legale contro la X. AG per ottenere il rimborso dei prestiti, ma in franchi svizzeri. Il tribunale di prima istanza ha condannato la X. AG a pagare 884 460 franchi svizzeri, nonché interessi. La X. AG ha interposto appello e ha chiesto l'annullamento della decisione. Il tribunale d'appello ha confermato la decisione di prima istanza, ma ha aggiunto che la X. AG poteva anche pagare in euro.

La X. AG ha presentato un ricorso in nullità e un ricorso in riforma al Tribunale federale. Il Tribunale federale ha ammesso il ricorso in riforma e ha annullato la decisione del tribunale d'appello, considerando che la X. AG non era tenuta a pagare in franchi svizzeri, ma unicamente in euro.

Legge

Il Tribunale federale ha considerato che, secondo l'articolo 84 del Codice delle obbligazioni, il debitore ha la facoltà, ma non l'obbligo, di pagare un debito espresso in una moneta estera in moneta del paese. Il tribunale ha anche considerato che la questione della moneta in cui il debito deve essere pagato è una questione di diritto materiale e non di diritto della procedura.

Il Tribunale federale ha anche esaminato la questione della reformatio in peius, che vieta alla giurisdizione d'appello di modificare la decisione di…