Fatti

I fatti possono essere riassunti come segue:
  • Il ricorrente [B.], cittadino vietnamita, aveva aperto un conto bancario presso la banca convenuta X. in Svizzera e aveva designato sua moglie come rappresentante con firma individuale.
  • Nell'autunno del 1975, i due figli di [B.] si presentarono in banca e richiesero il pagamento dei fondi del conto, sostenendo di voler impedire che fossero confiscati dal nuovo regime vietnamita. Sebbene la banca avesse inizialmente rifiutato, in seguito trasferì i fondi del conto ai figli.
  • Nel 1978, [B.] venne a sapere che i suoi conti erano stati chiusi e intentò una causa contro la banca per il rimborso dei fondi.

Legge

Le motivazioni giuridiche del Tribunale federale possono essere riassunte come segue:

1. Il diritto svizzero è applicabile alla gestione di affari (Geschäftsführung ohne Auftrag) esercitata dal ricorrente nei confronti dei suoi figli per recuperare i fondi da rimborsare da parte della banca. Ciò risulta dal stretto legame di tale gestione di affari con il contratto bancario soggetto al diritto svizzero.

2. La banca non può invocare clausole nei suoi termini e condizioni generali che trasferiscono al cliente il rischio di un pagamento liberatorio a un non avente diritto. Tali clausole sono analogamente applicabili alle banche in quanto titolari di un'attività soggetta a concessione, ai sensi dell'art. 100 cpv. 2 CO. Il giudice deve effettuare una ripartizione adeguata del rischio tra banca e cliente nel singolo caso.

3. Nel caso di specie, la…