Fatti
Il caso riguarda un assicurato nato nel 1921, che dopo un'artrodesi dell'anca nel 1967 soffre di dolori artrosici nella zona dell'anca sinistra e della coscia sinistra con una mobilità fortemente limitata dell'articolazione dell'anca sinistra, nonché di instabilità e insufficienza al ginocchio sinistro. A causa di questi problemi di salute, il suo precedente lavoro fisicamente molto impegnativo presso la U. AG non gli era più sostenibile. Tuttavia, gli sarebbe stato ancora possibile svolgere un lavoro fisico più leggero, ma la sua capacità lavorativa residua sarebbe stata difficilmente utilizzabile a causa del fattore età.
La Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) aveva inizialmente fissato un grado di invalidità del 30% e successivamente del 50%, senza tuttavia effettuare un confronto dei redditi. Il tribunale delle assicurazioni del Cantone di Turgovia ha contestato questa procedura e rinviato il caso alla SUVA per una nuova valutazione.
Legge
Il Tribunale federale afferma che per la valutazione dell'invalidità ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LAINF, in linea di principio, deve essere effettuato un confronto dei redditi, in cui il reddito ipotetico senza invalidità e il reddito con invalidità vengono messi a confronto. In tal caso, i valori del reddito, se non possono essere determinati esattamente, possono anche essere stimati e confrontati sotto forma di percentuali.
Questi principi valgono anche nell'ambito dell'art. 28 cpv. 4 OAINF, che si applica ai casi in cui l'età è…