Fatti
G. (nato nel 1965) ha subito un infarto ischemico il 24 marzo 1989 con conseguente emisiindrome motoria sinistra. Dopo il trattamento ospedaliero e termale, si è sottoposto a misure di ergoterapia e fisioterapia nell'ambito della riabilitazione, inizialmente a carico dell'assicurazione malattia Helvetia.
Il 14 giugno 1989 G. si è annunciato all'assicurazione invalidità per l'ottenimento di misure di reinserimento medico. Con decisione del 17 settembre 1992, la Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo ha respinto il diritto al rimborso dell'ergoterapia. Questa decisione è stata notificata all'assicurato, ai medici curanti e a vari enti esecutori, ma non all'assicurazione malattia Helvetia. Solo il 13 luglio 1993 l'assicurazione malattia Helvetia è stata informata dal medico curante della decisione di rigetto.
Il 10 agosto 1993 l'assicurazione malattia Helvetia ha presentato ricorso contro la decisione di rigetto presso la Commissione di ricorso AVS del Cantone di Zurigo. Tuttavia, la Commissione di ricorso non è entrata nel merito del ricorso, considerandolo tardivo.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni è giunto alla conclusione che l'assicurazione invalidità aveva violato il suo obbligo di notifica nei confronti dell'assicurazione malattia Helvetia ai sensi dell'art. 88ter OAI. Pertanto, l'assicurazione malattia non poteva essere obbligata a…